Ormai anche in un referendum si può solo scegliere il male minore. O quel che fa meno paura
di Giulio Ercolessi
A voler stare strettamente al testo
delle sue disposizioni, la riforma costituzionale in discussione, e ancor più i
suoi principi generali, non mi parrebbero in sé meritevoli di essere elevati al
livello di una questione di vita o di morte della democrazia liberale in
Italia, o di quel che ne resta dopo un terzo di secolo di continuo degrado e
imbarbarimento che ha ormai infettato l’intero Occidente partendo proprio da
qui, e per la seconda volta in un secolo. In sé e per sé, sulla carta, e
comunque la si veda, credo che questa riforma sia molto meno pericolosa, in
ogni caso, dei due tentativi precedentemente e fortunatamente sconfitti nei
referendum costituzionali del 2006 (Calderoli) e del 2016 (Renzi).
Dovessimo stare strettamente al
testo della riforma e ai suoi principi teorici, e fermarci a quelli, troverei
perfino bizzarra la disputa che attraversa, come spesso accade, i pochi ma
litigiosissimi italiani che si ritengono liberali, fondata o campata in aria che
sia la pretesa; disputa che attraversa anche i più numerosi esponenti della
politica e della cultura che, pur lontani dal rivendicare per sé l’etichetta di
liberali, si ergono tuttavia, da fronti opposti, a difensori dei principi e dei
valori della democrazia liberale, dato che ormai, almeno sulla carta, l’insorgenza
populista globale li ha costretti a riconoscere finalmente proprio la
democrazia liberale occidentale come il solo terreno immaginabile di un
confronto politico civile.
Che la separazione dei poteri sia
una precondizione indispensabile di ogni libertà è quindi, almeno sulla carta,
principio condiviso da tutti costoro. Molti però dimenticano che il vecchio
Montesquieu partiva dal presupposto che “chiunque” disponga di un potere [tout homme qui a du pouvoir] è portato ad abusarne [est porté à en
abuser] finché non
trova un limite [il va jusqu’à ce qu’il trouve des
limites]. E, perché
chiunque disponga di un potere non possa abusarne [pour qu’on ne
puisse abuser du pouvoir], bisogna che le cose siano disposte in modo che sia un altro potere a
fermare quel potere [il faut que, par la disposition
des choses, le pouvoir arrête le pouvoir].
“Chiunque”, appunto, anche ma non
soltanto i “politici”, anche ma non soltanto i titolari del potere esecutivo,
anche ma non soltanto i titolari del potere giudiziario, anche ma non soltanto
i titolari di poteri di fatto.
Ciò è tanto più vero nella degradata
realtà contemporanea, italiana e ormai non solo italiana, in cui l’imbarbarimento
è pressoché universale, e non riguarda soltanto la classe politica. Negli anni
di Tangentopoli, molti giovani giustamente indignati, ma non necessariamente
altrettanto culturalmente avvertiti, provenienti dai più disparati orizzonti
politico-culturali – molti dall’estrema destra all’epoca compattamente
“giustizialista”, altri da una sinistra frastornata, di sensibilità
pre-grillina e anch’essa populista – stomacati da quel che già allora era
diventata la politica come professione, dichiaravano di voler studiare
giurisprudenza per divenire pubblici ministeri e “avvocati del popolo” o suoi
vendicatori: senza impegnarsi in alcuno dei detestati partiti, e senza correre
l’alea di una periodica verifica elettorale. Parecchi di loro, verosimilmente,
oggi sono magistrati. A impegnarsi ancora nella vita politica restavano in
pochi: salvo luminose eccezioni che non mancano mai, si trattava e si tratta
spesso di gente che, anziché esserne stomacata, trovava allettante gettarsi nel
fruttuoso pantano che Tangentopoli aveva rivelato. Parecchi di loro, verosimilmente,
oggi sono parlamentari e ministri. Altri, più numerosi, giovani e meno giovani,
se appassionati di politica, preferiranno, da allora in poi, impegnarsi nel
volontariato, in ong di svariato indirizzo politico, in centri studi
politicamente orientati, nell’insegnamento o nella ricerca, nel giornalismo o
in quel che ne resta, o in altre attività comunque lontane dall’esercizio della
rappresentanza politica elettiva.
Purtroppo, assieme alla politica di
partito, alle “ideologie” e ai cosiddetti “ismi”, veniva rigettata dai più anche ogni
ombra di cultura politica, oggi sostituita dal tifo tribale nei social,
tifo sempre più inseguito e vezzeggiato da buona parte dell’alta cultura
accademica.
Oggi, nella campagna referendaria in
corso, a spingermi a votare sì sarebbe la campagna dei sostenitori del no,
mentre a spingermi più decisamente in senso opposto è la campagna dei
sostenitori del sì.
Però non me la sento proprio di
tifare per alcuno dei poteri oggi contrapposti. Per quando repellente possa
apparirmi gran parte dell’attuale classe politica italiana – e ormai non più
solo italiana – non dimentico di vivere nel paese del caso Tortora, del caso
Zuncheddu, e di chissà quanti altri casi analoghi rimasti ignoti alle cronache.
Vent’anni di berlusconismo hanno inevitabilmente reso cauti parecchi garantisti
che volevano tenersi ben alla larga da tutto quel che la rinascita del
populismo ha rappresentato – e non solo per l’Italia che vi ha dato i natali –
ma il garantismo più intransigente non cessa per questo di essere un elemento
centrale di qualunque posizione liberale. E non si può certo dire che tutti i
magistrati italiani si siano sempre eretti in questi anni a difensori dei
diritti degli individui e del rule of law. Ci sono stati anzi periodi in cui
è accaduto esattamente il contrario, e in cui il populismo penale è stato
appannaggio delle Procure ben più che, come invece oggi soprattutto accade,
della politica. Chiunque, salvo eccezioni individuali rare, chiunque disponga
di un potere è per lo più portato ad abusarne nel corso della sua carriera.
Soprattutto se e quando si sente sostenuto dal favore del popolo vociante, in
piazza o nel web, di fronte e contro ai poteri concorrenti.
A voler stare strettamente al testo
della riforma, ho tre obiezioni – la più importante relativa a quel che non vi
è scritto – che non sono di principio, ma che non per questo sono meno
decisive, mentre non mi convincono molte delle critiche del fronte del no.
Cominciando da queste ultime,
confesso che, magari in un contesto ormai irriconoscibile, ancora al tempo
delle polemiche intorno al caso Tortora, credo di essere stato fra i primi a
ipotizzare lo sdoppiamento del CSM, purché ambedue gli organi fossero dotati
delle stesse garanzie di indipendenza dal potere politico. Purtroppo non posso
provarlo per tabulas, ma qualche amico e conoscente forse se ne
ricorderà.
In sé e per sé, non trovo affatto
scandaloso il principio del sorteggio, se e quando venga effettuato all’interno
di una categoria ai cui membri sono riconosciute una professionalità e un’affidabilità
in base alle quali l’ordinamento giuridico consente loro di esercitare poteri
nei confronti di tutti i cittadini e di tutti i dimoranti nel paese ben più
penetranti di quelli che si eserciteranno negli ipotizzati Consigli superiori.
Chi può privare un individuo della sua libertà, e quindi della sua dignità
umana, chi può, se sbaglia o se è disonesto, o semplicemente superficiale o
sciatto, o obnubilato dalla routine quotidiana, rovinare l’esistenza altrui,
distruggere vite, relazioni, reputazioni, imprese e patrimoni, non si vede
proprio perché non dovrebbe poter decidere, assieme ad altri colleghi, delle
carriere degli altri magistrati; e, ancor meno, perché i suoi colleghi non
dovrebbero fidarsene se non lo eleggono. Neppure i cittadini eleggono i loro
giudici.
Beninteso, neanche l’elezione dei
togati da parte dei colleghi meriterebbe di essere rigettata per principio, se
non fosse che in questi anni la gestione corporativa del governo della
magistratura da parte delle correnti è stata spesso effettivamente scandalosa.
Non vale la pena di citare, perché lo stanno facendo in tanti, le vicissitudini
di Falcone con il CSM, le folgoranti carriere dei magistrati implicati nel caso
Tortora e quelle ben più modeste di chi ha avuto invece il coraggio di
assolverlo, né gli intrighi e le reti relazionali a dir poco malsane rivelati
dagli scandali degli ultimi anni. C’è semmai da ricordare con nostalgia la
nascita delle correnti più di mezzo secolo fa, a cominciare da Magistratura
Democratica, nata come associazione fra giudici garantisti, preoccupati delle
libertà civili e fautori di una più schietta fedeltà all’ordine costituzionale,
in seno a una categoria all’epoca ancora largamente composta da magistrati che
erano entrati in carriera sotto la dittatura e spesso in adesione ai suoi principi:
i tempi, e i protagonisti, sono cambiati, e di molto.
Credo, soprattutto, che l’indipendenza
che conta sia l’indipendenza del singolo magistrato nelle sue decisioni, e non
quella della categoria, o della corporazione, o delle sue fazioni. Anzi, quel
che conta è l’indipendenza del singolo magistrato non solo dalla politica, ma
anche dai propri colleghi e dalla propria corporazione. E dall’opinione
pubblica.
Quanto invece alle ragioni di
opposizione alla riforma, le mie coincidono poco con quelle della maggior parte
dei sostenitori del no.
Prima di tutto, trovo che, in linea
di principio, le riforme costituzionali – così come peraltro anche quelle
elettorali – non dovrebbero mai poter essere approvate da una mera maggioranza
assoluta dei membri delle Camere, cioè da una mera maggioranza governativa. In
linea di massima, tutte le modifiche costituzionali – e a mio avviso anche le
leggi elettorali – approvate così meriterebbero di essere respinte nei
successivi referendum anche quando se ne condividesse il contenuto. È vero che
questa è la procedura prevista dall’art. 138 della stessa Costituzione. Però,
all’epoca in cui la Costituzione fu approvata, il presupposto tacito, ma all’epoca
pressoché universalmente condiviso, era che la legge elettorale per le Camere
sarebbe stata una legge proporzionale come quella con cui era stata eletta l’Assemblea
costituente, il che avrebbe reso molto più arduo il raggiungimento dei quorum,
quantificati e definiti dai costituenti sulla base di quel presupposto (e già
allora, benché sulla base di quel presupposto, alquanto al ribasso). Quando,
sull’onda di Tangentopoli, si decise di passare dal sistema proporzionale ad
altri più o meno maggioritari, non si innalzarono preliminarmente, come sarebbe
stato doveroso e necessario a tutela delle garanzie e delle libertà
costituzionali, i quorum previsti per le modifiche costituzionali e per l’elezione
degli organi garanti, che in Italia erano già in partenza, come accennato,
estremamente bassi. La gran parte degli italiani, e purtroppo non solo la
maggioranza culturalmente svantaggiata, pensò che fosse ormai l’ora di
abbandonare il “complesso del tiranno” che turbava i sonni dei costituenti
appena usciti dalla dittatura. Furono così indirettamente ma irrimediabilmente
erose tutte le garanzie delle libertà costituzionali e del rule of law, proprio
quando stavano nascendo la peste populista e le “democrature” da questa
partorite, e cominciavano a essere anche teorizzate forme di “democrazia
illiberale”, che all’epoca si tentava ancora di nobilitare con un richiamo ai
grandi classici, a cominciare dalla “democrazia plebiscitaria” teorizzata da
Max Weber (cui una morte precoce aveva però risparmiato di vedere i successi
elettorali del nazismo e del suo capo carismatico). Quell’imprinting è rimasto:
ormai gran parte della classe politica – ieri l’altro Berlusconi, ieri Renzi,
oggi i nazionalpopulisti – sembra credere che sia ovvio che chi vince una
tornata elettorale riceva un mandato in bianco per “rivoltare come un calzino”
il paese che ha ottenuto il mandato di governare per cinque anni (il copyright
della frase – come di tanto altro – è di Berlusconi).
Quanto al referendum, è un
fraintendimento vederlo come una garanzia per le minoranze, dato che si tratta
soltanto di una garanzia contro un’eventuale mancata corrispondenza fra
maggioranza assoluta dei membri delle Camere – cioè maggioranza governativa – e
maggioranza relativa del corpo elettorale (di fatto, oggi, della sua sola
minoranza votante). Non è un caso che i media e la politica abbiano
ribattezzato come “confermativo” il referendum che fino a qualche anno fa era
detto asetticamente “costituzionale”, quasi che la conferma ne dovesse essere l’esito
“naturale”: volendolo qualificare in base alla sua funzione, il referendum
costituzionale andrebbe semmai definito “oppositivo”, dato che, qualora esso
non venga richiesto, la legge costituzionale entra direttamente in vigore. In
ogni caso, referendum o no, resta il fatto che oggi in Italia una semplice
maggioranza governativa, quand’anche resa tale soltanto da una legge elettorale
maggioritaria (maggioranza assoluta in Parlamento, relativa nell’elettorato),
non ha solo l’ovvio diritto di governare per una legislatura, ma può
imperativamente cambiare del tutto i connotati all’intero paese, cosa
impensabile nelle altre democrazie liberali occidentali dotate di costituzione
rigida. Sopraffazione, tra l’altro, particolarmente odiosa dopo che la
polarizzazione crescente di questi anni, lo sdoganamento degli estremismi, e il
loro straripamento provocato dai social, hanno quasi azzerato ogni patrimonio
di principi e valori etico-politici condivisi dalla generalità dei consociati.
All’epoca della Costituente, quando
l’Assemblea elaborava la nuova carta, i membri dell’esecutivo non sedevano
nemmeno sui banchi del governo, e il governo non metteva becco nelle
questioni costituzionali. Oggi – come già ai tempi delle tentate riforme
Calderoli e Renzi – proprio a causa della possibilità di modificare a colpi di
maggioranza governativa i connotati di fondo della Repubblica, si richiede ai
parlamentari la stessa disciplina militaresca di gruppo che è ormai tipica dell’attività
legislativa ordinaria, e i progetti di riforma costituzionale presentati dalla
maggioranza vengono perfino blindati contro ogni possibilità di emendamenti:
contando su una successiva prova referendaria, come detto falsamente spacciata
come una garanzia per le minoranze di portata pari o superiore al
raggiungimento di un quorum elevato in Parlamento. Il referendum costituzionale
finisce così per assumere un carattere meramente plebiscitario.
La mia seconda obiezione è che la
riforma lascia troppa discrezionalità a un legislatore ordinario sempre più
facinoroso, per quel che riguarda aspetti determinanti della normativa
necessaria alla sua applicazione. Si tratta sia della determinazione del tipo
di illeciti e sanzioni, interamente lasciata al legislatore ordinario, sia
delle modalità dell’elezione dei membri laici fra cui effettuare i sorteggi per
i nuovi Consigli, sia dei requisiti dei magistrati fra cui effettuare i
rispettivi sorteggi: a quest’ultimo proposito il ministro Nordio ha infatti
affermato che non tutti i magistrati saranno idonei, ma la riforma, che pure
prevede quali requisiti debbano avere i membri laici dei due nuovi Consigli, i
membri laici e quelli togati dell’Alta Corte disciplinare, non li indica invece
per i togati dei due Consigli. Sulla base del testo della riforma, la legge
ordinaria potrebbe pure consentire a una maggioranza governativa che si
ritenga, come è ormai d’uso, pressoché onnipotente, di nominare la quasi
totalità degli esponenti laici fra cui effettuare il sorteggio. E in tal caso
un gruppo coordinato di membri sarebbe ovviamente in grado di esercitare un’influenza
ben maggiore di un numero pari o anche leggermente superiore di sorteggiati.
Ma l’obiezione principale mi pare
debba essere un’altra. Uno degli argomenti più inconsistenti della campagna per
il no è l’alto numero di articoli della Costituzione che ne risulterebbero
modificati. Argomento davvero vuoto, che forse intende ricordare un analogo
motivo di opposizione alla riforma Renzi. Ma, in quel caso, era la riforma
stessa che includeva questioni disparate, da risolversi cumulativamente con un
sì o con un no: dall’ipotizzato Senato delle Regioni alla soppressione del
CNEL, dalle condizioni per l’esame di costituzionalità delle leggi elettorali
alla disciplina del referendum abrogativo, dall’elezione del Presidente della
Repubblica alle competenze delle Regioni, fino ai rapporti con l’Unione
Europea, ai senatori a vita, ecc.; per non dire delle conseguenze sistemiche
che la riforma Renzi, se approvata, avrebbe avuto sulla rigidità stessa della
Costituzione e sulle garanzie delle libertà liberali (come anche, in
precedenza, la riforma Calderoli). In questo caso, invece, l’argomento è
univoco, l’ordinamento costituzionale della magistratura, e il numero degli
articoli coinvolti è un mero aspetto tecnico, in qualche caso dovuto a mere
esigenze di coordinamento.
Anziché sdegnarsi per il numero relativamente elevato di articoli coinvolti, si dovrebbe invece
considerare gravissima proprio la mancanza di una modifica a un ulteriore articolo della Costituzione
vigente. L’articolo 101 secondo comma dispone oggi che “i giudici sono soggetti
soltanto alla legge”. I giudici? Solo i giudici? Come si direbbe in latinorum, inclusio unius, exclusio alterius.
In
effetti, giudici e magistrati
requirenti sono sempre stati soggetti a una tutela costituzionale in
parte
teoricamente diversificata. Ma questo è potuto essere
scarsamente rilevante all’atto
pratico, finché magistrati giudicanti e requirenti sono stati
soggetti a una
tutela esercitata nello stesso modo e con gli stessi criteri e
parametri da parte di uno stesso CSM. Se però l’autonomia
del pubblico ministero dalla politica non è più tutelata
dallo stesso organismo
che tutela quella dei giudici, e se, come i sostenitori del sì
affermano, non
vi è l’intenzione di assoggettarlo alla volontà o
alle direttive di esecutivi a
vocazione sempre più onnivora, come è possibile che le
parole “i giudici” non
siano state sostituite con le parole “i magistrati”,
costituzionalizzando in
tal modo una tutela del pubblico ministero che l’art. 107 quarto
comma aveva
finora ritenuto assicurabile da una legge ordinaria? e magari, così facendo, anche quella delle magistrature
amministrative e contabili (anch’esse, invece, nel mirino dell’attuale
maggioranza)? E ciò quando, in altre sue parti (per esempio all’art. 102), la
riforma si preoccupa di effettuare precisazioni di coordinamento linguistico e
formale perfino pleonastiche? È vero che la parte iniziale dell’art. 104 rimane
inalterata e definisce la magistratura “un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere”: ma qui ci si riferisce a “la magistratura” come “ordine”
che si autogoverna, non ai singoli magistrati come, all’art. 101 secondo comma,
si dice “i giudici”, anche singolarmente.
Trovo davvero incredibile che non
sia proprio questo l’argomento testuale principale dell’opposizione alla
riforma. Attraverso questo pertugio sarà facile, una volta che la riforma fosse
approvata, argomentare che ad essere soggetti soltanto alla legge saranno,
ormai anche di fatto, solo i giudici, mentre direttive ai pubblici ministeri il
governo sarà legittimato a darne, proprio in virtù di tale diversa previsione
costituzionale. L’“ordine”, sarà sì autonomo e indipendente, ma lo sarà l’ordine,
nel suo autogoverno delle carriere e delle assegnazioni, non lo saranno
necessariamente anche i singoli magistrati del pubblico ministero (e neppure i
singoli capi degli uffici), nella loro concreta attività requirente.
Il problema della mancata modifica
dell’art. 101 secondo comma sarà forse sfuggito ai sostenitori del no (o magari
le obiezioni ci sono state e sono solo sfuggite a me), e in ogni caso non è al
centro, né oggetto, del dibattito referendario in corso, ma sembra cruciale
proprio in relazione a quello che dovrebbe essere, e che in effetti sta
diventando nel dibattito pubblico, il vero fulcro dell’opposizione alla riforma,
e cioè il suo contesto, che si può ben definire epocale. Se fosse stata un’altra
maggioranza a proporre una riforma simile nei principi a questa una sessantina
di anni fa, forse anche queste implicazioni sarebbero potute apparire
inintenzionali. Oggi no.
Il fronte del no sta insistendo, e a
mio avviso giustamente, su quello che il fronte del sì definisce un processo
alle intenzioni. Chi ha cominciato per primo a “buttarla in politica” è stata
però Forza Italia, quando, il giorno stesso dell’approvazione parlamentare definitiva
della riforma, ha inscenato un flash-mob davanti a
Montecitorio inneggiando alla rivincita postuma di Berlusconi, vittima
innocente e perseguitata da giudici e procuratori nemici. All’opposto (ma forse
si tratta solo di discriminare fra diversi tipi di indagati e imputati), FdI e
Lega stanno chiedendo un sì per contrastare – il che, sulla carta, con la
riforma non c’entrerebbe nulla – una magistratura affetta da un preteso eccesso
di garantismo, che non asseconda tutti i provvedimenti restrittivi del governo
anche quando del tutto illegittimi e arbitrari. In testa la Presidente del
Consiglio, che in un’occasione si è spinta fino al punto di arrogarsi il
diritto di pretendere da una Procura la formulazione di uno specifico capo di
imputazione in relazione a un determinato fatto di cronaca. E Tajani ha già
detto che la riforma Nordio è un primo passo, e altri con lui cominciano a far
balenare indicazioni di “priorità” che dovrebbero essere diramate alla Procure
dall’esecutivo, direttamente o attraverso una decisione della maggioranza
parlamentare che sostiene il governo, come previsto da progetti di legge già
depositati. Questo meccanismo equivarrebbe a depenalizzare puramente e
semplicemente alcuni tipi di reato – essenzialmente, c’è da scommetterci,
quelli contro la Pubblica Amministrazione – senza però assumersene la
responsabilità. E soprattutto consentirebbe ai governi di cavalcare ancor più
sfrenatamente il populismo penale più forcaiolo e ciarlatanesco a ogni notizia
capace di turbare, o su cui eccitare, l’opinione pubblica. Per non dire che, una
volta innescata una tale dinamica, non ci sarebbe proprio da stupirsi se la
politica che ci ritroviamo non si mettesse in testa di trovare prima o poi il
modo, magari anche informale, per poter orientare la pubblica accusa in
direzioni ancor meno “generali e astratte”, e anzi del tutto individualizzate,
contro oppositori e dissidenti, seguendo il proprio prediletto modello
trumpiano. E infatti al governo – in vino veritas – c’è chi ha
affermato pubblicamente che l’opposizione dovrebbe favorire la riforma perché
“gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo”. Non senza
che qualche altro astuto parlamentare della maggioranza – leghista in questo
caso – rilevasse pubblicamente che si trattava di “dichiarazioni folli”, ma
solo perché riguardavano cose che “tutti noi pensiamo” ma che “non si possono
dire pubblicamente”.
Ancora, si sta già apertamente
discutendo di percorsi di formazione diversificati per giudici e magistrati
requirenti, quando, all’opposto, si dovrebbero semmai tendenzialmente unificare
i percorsi di formazione non solo di giudici e pubblici ministeri, ma di
giudici, pubblici ministeri e avvocati: per favorire una cultura del processo
comune a tutti i suoi attori, e in cui ognuno di essi sia meglio posto in grado
di comprendere i percorsi intellettuali, e le ragioni, delle parti coinvolte.
Non mi sfuggono i rischi che un
pubblico ministero indipendente può far correre, individuando in modo
autoreferenziale le (inevitabili) priorità nell’esercizio dell’azione penale,
dato che perseguire tutti i reati è materialmente impossibile. Ma questi
rischi, derivanti da un potere diffuso e non verticale e centralizzato, mi
sembrano comunque inferiori a quelli posti da un PM subordinato o manovrabile
dall’arbitrio e dal capriccio politico dell’esecutivo, il cui intento sarà in
genere modulato in modo più scaltro, pianificato, camuffato e calcolato, e
quindi più insidioso, del sempre possibile – e purtroppo neppure troppo raro –
pregiudizio politico o culturale di un singolo magistrato, consapevole o
inconsapevole che egli stesso ne sia. Dato che la riforma non ha inteso
includere una modifica estensiva dell’art. 101 secondo comma come quella sopra
indicata, l’obbligo di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.), per quanto
problematici ne siano la configurazione e l’esercizio, resterà, dopo l’eventuale
approvazione referendaria della riforma, l’ultima e sola tutela costituzionale
dell’indipendenza del pubblico ministero dal governo.
Il potere esecutivo – non solo l’esecutivo
attuale – ha già sostanzialmente svuotato il potere legislativo. Lo ha fatto
sia attraverso una designazione delle candidature parlamentari interamente
rimessa all’arbitrio delle segreterie, che premiano soltanto la fedeltà
personale, nella totale assenza ormai di partiti capaci di “concorrere con
metodo democratico” (art. 49 Cost.) perfino a tale compito primario; sia con l’ormai
sistematica e indecente riscrittura delle leggi elettorali a vantaggio della
maggioranza uscente; sia con la riduzione dei parlamentari al rango di
schiacciabottoni ormai prevalentemente “deputati” alla sola approvazione entro
termini perentori di decreti legge interamente definiti dai governi; sia con la
riduzione del numero dei parlamentari, plebiscitata dal popolo sovrano, che ha
reso ancor più agevole agli oligarchi il controllo del rispettivo gregge. Sottrarre,
per quanto ancora possibile, almeno la magistratura – e non solo quella
giudicante – a questo processo di radicale “verticalizzazione” del potere mi
pare una misura di igiene costituzionale minimale, necessaria soprattutto negli
attuali frangenti.
La campagna a favore del sì insiste,
credo giustamente, sulla difficoltà, vigente l’attuale sistema, di
responsabilizzare i magistrati per i loro eventuali errori e negligenze o
comportamenti devianti. Il fatto è che a essere del tutto irresponsabili per le
proprie azioni sono, molto di più ancora dei magistrati, gli esecutivi e la classe
politica.
Gli
abusi commessi dalla politica
sono sistematicamente privi di sanzione, più ancora che sul
piano giudiziario, proprio sul piano politico, non solo perché,
come è fisiologico,
con il voto l’elettore è chiamato a dare un giudizio
cumulativo su tutto: sulla
politica economica, sulla sanità, sulle scelte di politica
internazionale ed
europea, sulle pensioni, sulla scuola e sull’università,
sulla difesa, sulle
politiche agricole e sull’ordine pubblico, sui lavori pubblici,
sul fisco, ecc.
Ma, per di più, oggi le scelte degli elettori, quando ancora
vengono
esercitate, si formano in un’arena politica talmente polarizzata
che la
priorità è soltanto evitare quel che si aborre di
più, o quel che fa più paura:
ormai la scelta premia solo il male minore fra le limitate opzioni
disponibili.
Più ancora, le scelte degli elettori si formano sempre
più in un mondo virtuale
e all’interno di una sfera digitale del tutto individualizzata e
pubblicamente
invisibile, del tutto avulsa dalla concreta realtà storica e
politica, in un
mondo parallelo e immaginario, sempre più forgiato da bot e intelligenza
artificiale pilotati da centri di interesse spesso operanti perfino all’esterno
dei nostri paesi. Esposta a ogni genere di fake, la politica è in questo
modo molto più al riparo, invece, dal dovere di rispondere delle proprie scelte
effettive. Gli elettori decidono ormai con criteri molto più prossimi al tifo
calcistico, o alla predilezione per un brand piuttosto che per un altro,
che in base alla logica propria del modello ideale democratico e liberale del government
by discussion. Scommettere che, in un tale contesto, possa essere proprio
la classe politica a porsi quale garante di una maggiore responsività del
potere giudiziario, e soprattutto, per quel che si è detto, dei magistrati
requirenti, può sembrare perfino patetico.
L’ingenuità
di chi – sottovalutando
comunque la questione della mancata modifica dell’art. 101
secondo comma – pur
esterno e magari ostile all’attuale maggioranza governativa, si
focalizza sulla
sola lettera della riforma, sostenendola in nome del garantismo, astrae
infatti
completamente perfino dalle possibili conseguenze politiche
immediate e
contingenti, cioè dall’uso – forcaiolo piuttosto che
garantista – che farà di questa
riforma, una volta che fosse approvata, questa maggioranza (o
maggioranze
future, che potrebbero essere perfino peggiori, dato che al peggio non
c’è mai
un limite); e dall’uso che potrebbe farne la maggioranza
governativa che
sostiene la riforma, una volta che si sentisse confortata dal voto
popolare
nelle argomentazioni usate nella campagna referendaria, le sole a
contare alla
fine nella concreta dinamica politica e nella registrazione del sentire
dominante, quand’anche formalmente inconferenti con
l’oggetto del quesito.
Qualcuno, soprattutto in Forza
Italia o fra i nostalgici del craxismo, si sentirà vendicato da un
ridimensionamento purchessia del potere ritenuto avverso. Qualcun altro, e
certamente fra loro i non pochi sinceri giuristi garantisti o vecchi liberali,
o avvocati disperati per il concreto funzionamento della giustizia, che
attendevano qualcosa del genere da decenni, considererà la riforma migliorativa
in sé, e non vorrà vedere il contesto: procederà sull’abbrivio di convinzioni e
considerazioni consolidate in altri tempi e magari pure, in linea di principio,
più che condivisibili.
Ma tutti costoro fanno astrazione,
più ancora che dalla penosa realtà dell’attuale contesto politico italiano
immediato, dal contesto globale di lungo periodo in cui questa vicenda si
colloca. Il contesto è quello dell’emergere di un populismo internazionale
autoritario e cesaristico (di cui l’Italia è stata la culla, come un secolo fa
del fascismo), per il quale, ovunque, il potere giudiziario non è altro che uno
dei tanti ostacoli all’assunzione dei pieni poteri da parte di esecutivi che si
ritengono direttamente legittimati dal voto popolare e, in quanto tali,
titolati a delegittimare, sbriciolare e asfaltare ogni e qualunque freno
contrappeso garanzia regola o controllo tipici del liberalismo occidentale, e
qualunque ostacolo reale o presunto all’arbitrio dei nuovi “capi”: si tratti
delle opposizioni parlamentari, o magari dei Parlamenti tout court, dei
cittadini dissidenti, dei giudici o delle università, del diritto
internazionale o di quello europeo, della scienza medica o delle minoranze di
qualunque genere, della stampa o delle autorità indipendenti, dell’Unione
Europea o dell’Onu, dei banchieri centrali o dei climatologi. Il modello non è,
come credono tanti amici liberali troppo privi di malizia, la piena attuazione
del processo accusatorio piuttosto che di quello inquisitorio nel campo della
politica del diritto penale: il modello è la “verticalità del potere”, la
democrazia illiberale, la versione plebea, attualizzata, social e
messa a nudo della “plebiszitäre Führerdemokratie” weberiana.
Non è un caso che, ogni qual volta
magistrati o autorità indipendenti non si allineano ai desiderata e ai voleri
dell’esecutivo, parta dai governanti l’invito a candidarsi alle elezioni in
competizione con loro piuttosto che continuare a esercitare le funzioni di
propria competenza: sottintendendo che l’unzione popolare (come la definiva
Berlusconi) sia l’unica fonte di indiscutibile potere e di indiscutibile arbitrio.
E non è un caso che in tutti i paesi
in cui il nazionalpopulismo ha eroso o sta cercando di erodere i confini fra
democrazia liberale e autoritarismo plebiscitario, la riscrittura unilaterale
di norme costituzionali ed elettorali da parte di una maggioranza governativa,
e il condizionamento o la sottomissione all’esecutivo della pubblica accusa – e
ove possibile dei giudici – come strumento di lotta politica contro ogni forma
di opposizione o di dissidenza, siano stati i primi decisivi passi verso i mutamenti
di regime, striscianti o fulminanti che fossero.
Oggi in Italia è facile prevedere
quali saranno i passi successivi di questa discesa agli inferi, se questa
riforma dovesse superare la prova referendaria potenziando la deriva in atto.
Innanzitutto l’ennesima riscrittura unilaterale della legge elettorale a uso e
consumo della coalizione uscente, secondo una repellente pratica, che ormai
caratterizza purtroppo questo paese ininterrottamente dal tempo della
“porcata”, espressamente e letteralmente così definita e rivendicata dal suo
autore Calderoli ai tempi del cosiddetto “porcellum”, e imitata e reiterata in
seguito sia dal centrosinistra che dalla destra. E poi il cosiddetto
“premierato”, capace di conferire finalmente i “pieni poteri” sognati e rivendicati
da Salvini ai tempi del Papeete. “Pieni”, c’è da scommetterlo, nella concreta
pratica politica molto più ancora che nella letteralità delle disposizioni di
cui si sostanzierà tale riforma: “pieni poteri” anche a qualunque altro
ciarlatano carismatico di cui i nostri illuminati concittadini elettori
dovessero momentaneamente invaghirsi nei prossimi decenni. Un ciarlatano –
magari perfino peggiore di quelli degli ultimi decenni – che potrebbe però
facilmente manomettere unilateralmente tanto le libertà costituzionali quanto,
e irreversibilmente, fondamentali regole del gioco. Tanto, a piccole ma
crescenti dosi, alla fantasiosa inventiva costituzionale dei “capi” gli
italiani si saranno nel frattempo assuefatti.
I tanti liberali e garantisti
dabbene che oggi pretenderebbero di votare soltanto sulla stretta letteralità
della riforma Nordio farebbero certamente, con noi, ogni possibile barrage
politico contro prospettive del genere. Intanto però, se fra meno di un mese
passasse il sì, per la giustizia italiana non cambierebbe nell’immediato
granché (in prospettiva molto potrebbe cambiare perfino in peggio), ma molti
garantisti dabbene avrebbero concorso a tirare la volata agli apprendisti
stregoni.
Se invece la riforma fosse sconfitta
nel referendum, non ci sarebbe certo da esultare per le sorti della giustizia
italiana, ma almeno c’è da credere che gli sfascisti costituzionali non
oserebbero riprovarci con il premierato, né avrebbero molta voglia di
impelagarsi in altri esperimenti di bricolage istituzionale e relativi
referendum.
P.S. Per capirci meglio, facciamo
una tetra ipotesi di scuola e radicalizziamo al massimo il dilemma. Fra un po’ Alternative für Deutschland, il partito semi-nazista tedesco, conquista il potere in Germania. Vengono
i brividi a immaginarlo, ma facciamo l’ipotesi. Immaginiamo che in Germania il
governo possa indire plebisciti per l’approvazione popolare delle leggi (non
può, perché l’esperienza storica qualcosa ha insegnato e la Costituzione
tedesca non lo consente; ma facciamo l’ipotesi). Il governo dell’AfD elabora
una legge condivisibilissima, assai ben congeniata e magari invano invocata da
anni dai tedeschi più acculturati e dabbene, per la tutela del patrimonio
storico-artistico e paesaggistico della Germania, e la sottopone al voto dell’elettorato.
La legge parla esclusivamente della tutela del patrimonio storico-artistico e
paesaggistico, è assai ben fatta e in sé non contiene nulla di men che
condivisibile, ma nella campagna referendaria governativa per sollecitarne l’approvazione
risuonano sempre più chiaramente tonalità e accenti decisamente völkisch. Nella
propaganda la tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico viene
accostata, attraverso accenni, appena percepibili ai vertici del governo e dell’AfD
e più sbracati alla base del partito, nei social e pure nei media tradizionali,
alla tutela del Blut und Boden, alle tradizioni ancestrali, all’orgoglio
per l’intera storia della Nazione, ad allusioni all’impossibilità di apprezzare
davvero nel profondo l’arte e il paesaggio tedeschi da parte di chi non abbia
sangue tedesco. In sé la legge è un’ottima legge (nell’esempio di scuola, più
irreprensibile di quel che si è detto della nostra attuale riforma
costituzionale), ma il suo contenuto è passato in secondo piano, perché la
campagna referendaria del nuovo governo è pensata con lo scopo di spostare
ulteriormente il baricentro del comune sentire e del dibattito politico: il
prezzo di quell’ottima legge è assecondare la deriva e dare ai nuovi governanti
una bella spinta e una botta di consenso e di rispettabilità da utilizzare per
le sue successive e ben più esplicite e radicali “riforme” e tornate elettorali.
Quel prezzo andrebbe pagato? Votereste a favore, se foste elettori tedeschi?
Marzo 2026

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