Ormai anche in un referendum si può solo scegliere il male minore. O quel che fa meno paura
di Giulio Ercolessi
A voler stare strettamente al
testo delle sue disposizioni, la riforma costituzionale in discussione, e ancor
più i suoi principi generali, non mi parrebbero in sé meritevoli di essere
elevati al livello di una questione di vita o di morte della democrazia
liberale in Italia, o di quel che ne resta dopo un terzo di secolo di continuo
degrado e imbarbarimento che ha ormai infettato l’intero Occidente partendo proprio
da qui, e per la seconda volta in un secolo. In sé e per sé, sulla carta, e
comunque la si veda, credo che questa riforma sia molto meno pericolosa, in
ogni caso, dei due tentativi precedentemente e fortunatamente sconfitti nei
referendum costituzionali del 2006 (Calderoli) e del 2016 (Renzi).
Dovessimo stare strettamente al
testo della riforma e ai suoi principi teorici, e fermarci a quelli, troverei
perfino bizzarra la disputa che attraversa, come spesso accade, i pochi ma
litigiosissimi italiani che si ritengono liberali, fondata o campata in aria
che sia la pretesa; disputa che attraversa anche i più numerosi esponenti della
politica e della cultura che, pur lontani dal rivendicare per sé l’etichetta di
liberali, si ergono tuttavia, da fronti opposti, a difensori dei principi e dei
valori della democrazia liberale, dato che ormai, almeno sulla carta, l’insorgenza
populista globale li ha costretti a riconoscere finalmente proprio la
democrazia liberale occidentale come il solo terreno immaginabile di un
confronto politico civile. Che la separazione dei poteri sia una precondizione
indispensabile di ogni libertà è quindi, almeno sulla carta, principio condiviso
da tutti costoro. Molti però dimenticano che il vecchio Montesquieu partiva dal
presupposto che “chiunque” disponga di un potere [tout homme
qui a du pouvoir]
è portato ad abusarne [est
porté à en abuser]
finché non trova un limite [il
va jusqu'à ce qu'il trouve des limites]. E, perché
chiunque disponga di un potere non possa abusarne [pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir], bisogna che le cose siano disposte in modo che sia
un altro potere a fermare quel potere [il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le
pouvoir].
“Chiunque”, appunto, anche ma non
soltanto i “politici”, anche ma non soltanto i titolari del potere esecutivo, anche
ma non soltanto i titolari del potere giudiziario, anche ma non soltanto i
titolari di poteri di fatto.
Ciò è tanto più vero nella
degradata realtà contemporanea, italiana e ormai non solo italiana, in cui l’imbarbarimento
è pressoché universale, e non riguarda soltanto la classe politica. Negli anni
di Tangentopoli, molti giovani giustamente indignati, ma non necessariamente
altrettanto culturalmente avvertiti, provenienti dai più disparati orizzonti
politico-culturali – molti dall’estrema destra all’epoca compattamente “giustizialista”,
altri da una sinistra frastornata, di sensibilità pre-grillina e anch’essa populista
– stomacati da quel che già allora era diventata la politica come professione,
dichiaravano di voler studiare giurisprudenza per divenire pubblici ministeri e
“avvocati del popolo” o suoi vendicatori: senza impegnarsi in alcuno dei detestati
partiti, e senza correre l’alea di una periodica verifica elettorale. Parecchi
di loro, verosimilmente, oggi sono magistrati. A impegnarsi ancora nella vita
politica restavano in pochi: salvo luminose eccezioni che non mancano mai, si
trattava e si tratta spesso di gente che, anziché esserne stomacata, trovava
allettante gettarsi nel fruttuoso pantano che Tangentopoli aveva rivelato. Parecchi
di loro, verosimilmente, oggi sono parlamentari e ministri. Altri, più numerosi,
giovani e meno giovani, se appassionati di politica, preferiranno, da allora in
poi, impegnarsi nel volontariato, in ong di svariato indirizzo politico, in centri
studi politicamente orientati, nell’insegnamento o nella ricerca, nel
giornalismo o in quel che ne resta, o in altre attività comunque lontane
dall’esercizio della rappresentanza politica elettiva.
Purtroppo, assieme alla politica
di partito, alle “ideologie” e agli “ismi”, veniva rigettata dai più anche ogni
ombra di cultura politica, oggi sostituita dal tifo tribale nei social, tifo sempre più inseguito e
vezzeggiato da buona parte dell’alta cultura accademica.
Oggi, nella campagna referendaria
in corso, a spingermi a votare sì sarebbe la campagna dei sostenitori del no,
mentre a spingermi più decisamente in senso opposto è la campagna dei
sostenitori del sì.
Però non me la sento proprio di tifare
per alcuno dei poteri oggi contrapposti. Per quando repellente possa apparirmi
gran parte dell’attuale classe politica italiana – e ormai non più solo
italiana – non dimentico di vivere nel paese del caso Tortora, del caso
Zuncheddu, e di chissà quanti altri casi analoghi rimasti ignoti alle cronache.
Vent’anni di berlusconismo hanno inevitabilmente reso cauti parecchi garantisti
che volevano tenersi ben alla larga da tutto quel che la rinascita del
populismo ha rappresentato – e non solo per l’Italia che vi ha dato i natali – ma
il garantismo più intransigente non cessa per questo di essere un elemento
centrale di qualunque posizione liberale. E non si può certo dire che tutti i
magistrati italiani si siano sempre eretti in questi anni a difensori dei
diritti degli individui e del rule
of law. Ci sono
stati anzi periodi in cui è accaduto esattamente il contrario, e in cui il
populismo giudiziario è stato appannaggio delle Procure ben più che, come
invece oggi soprattutto accade, della politica. Chiunque, salvo eccezioni
individuali rare, chiunque disponga di un potere è per lo più portato ad
abusarne nel corso della sua carriera. Soprattutto se e quando si sente
sostenuto dal favore del popolo vociante, in piazza o nel web, di fronte e
contro ai poteri concorrenti.
A voler stare strettamente al
testo della riforma, avrei essenzialmente tre obiezioni – la più importante
relativa a quel che non vi è scritto – mentre non mi convincono molte delle critiche
del fronte del no.
Cominciando da queste ultime, confesso
che, magari in un contesto ormai irriconoscibile, ancora al tempo delle
polemiche intorno al caso Tortora, credo di essere stato fra i primi a
ipotizzare lo sdoppiamento del CSM, purché ambedue gli organi fossero dotati
delle stesse garanzie di indipendenza dal potere politico. Purtroppo non posso
provarlo per tabulas, ma qualche
amico e conoscente forse se ne ricorderà.
In sé e per sé, non trovo affatto
scandaloso il principio del sorteggio, se e quando venga effettuato all’interno
di una categoria ai cui membri sono riconosciute una professionalità e
un’affidabilità in base alle quali l’ordinamento giuridico consente loro di
esercitare poteri nei confronti di tutti i cittadini e di tutti i dimoranti nel
paese ben più penetranti di quelli che si eserciteranno negli ipotizzati
Consigli superiori. Chi può privare un individuo della sua libertà, e quindi
della sua dignità umana, chi può, se sbaglia o se è disonesto, o semplicemente
superficiale o sciatto, o obnubilato dalla routine quotidiana, rovinare
l’esistenza altrui, distruggere vite, relazioni, reputazioni, imprese e
patrimoni, non si vede proprio perché non dovrebbe poter decidere, assieme ad
altri colleghi, delle carriere degli altri magistrati; e, ancor meno, perché i
suoi colleghi non dovrebbero fidarsene se non lo eleggono. Neppure i cittadini
eleggono i loro giudici.
Beninteso, neanche l’elezione dei
togati da parte dei colleghi meriterebbe di essere rigettata per principio, se
non fosse che in questi anni la gestione corporativa del governo della
magistratura da parte delle correnti è stata spesso effettivamente scandalosa.
Non vale la pena di citare, perché lo stanno facendo in tanti, le vicissitudini
di Falcone con il CSM, le folgoranti carriere dei magistrati implicati nel caso
Tortora e quelle ben più modeste di chi ha avuto invece il coraggio di
assolverlo, né gli intrighi e le reti relazionali a dir poco malsane rivelati
dagli scandali degli ultimi anni. C’è semmai da ricordare con nostalgia la
nascita delle correnti più di mezzo secolo fa, a cominciare da Magistratura
Democratica, nata come associazione fra giudici garantisti, preoccupati delle
libertà civili e fautori di una più schietta fedeltà all’ordine costituzionale,
in seno a una categoria all’epoca ancora largamente composta da magistrati che
erano entrati in carriera sotto la dittatura e spesso in adesione ai suoi
principi: i tempi, e i protagonisti, sono cambiati, e di molto.
Credo, soprattutto, che
l’indipendenza che conta sia l’indipendenza del singolo magistrato nelle sue
decisioni, e non quella della categoria, o della corporazione, o delle sue fazioni.
Anzi, quel che conta è l’indipendenza del singolo magistrato non solo dalla
politica, ma anche dai propri colleghi e dalla propria corporazione. E
dall’opinione pubblica.
Quanto invece alle ragioni di
opposizione alla riforma, le mie coincidono poco con quelle della maggior parte
dei sostenitori del no.
Prima di tutto, trovo che, in
linea di principio, le riforme costituzionali – così come peraltro anche quelle
elettorali – non dovrebbero mai poter essere approvate da una mera maggioranza
assoluta dei membri delle Camere, cioè da una mera maggioranza governativa. In
linea di massima, tutte le modifiche costituzionali – e a mio avviso anche le
leggi elettorali – approvate così meriterebbero di essere respinte nei
successivi referendum anche quando se ne condividesse il contenuto. È vero che
questa è la procedura prevista dall’art. 138 della stessa Costituzione. Però,
all’epoca in cui la Costituzione fu approvata, il presupposto tacito, ma
all’epoca pressoché universalmente condiviso, era che la legge elettorale per
le Camere sarebbe stata una legge proporzionale come quella con cui era stata
eletta l’Assemblea costituente, il che avrebbe reso molto più arduo il
raggiungimento dei quorum, quantificati e definiti dai costituenti sulla base
di quel presupposto (e già allora, benché sulla base di quel presupposto,
alquanto al ribasso). Quando, sull’onda di Tangentopoli, si decise di passare
dal sistema proporzionale ad altri più o meno maggioritari, non si innalzarono
preliminarmente, come sarebbe stato doveroso e necessario a tutela delle
garanzie e delle libertà costituzionali, i quorum previsti per le modifiche
costituzionali e per l’elezione degli organi garanti, che in Italia erano già in
partenza, come accennato, estremamente bassi. La gran parte degli italiani, e
purtroppo non solo la maggioranza culturalmente svantaggiata, pensò che fosse
ormai l’ora di abbandonare il “complesso del tiranno” che turbava i sonni dei
costituenti appena usciti dalla dittatura. Furono così indirettamente ma irrimediabilmente
erose tutte le garanzie delle libertà costituzionali e del rule of law,
proprio quando stavano nascendo la peste populista e le “democrature” da questa
partorite, e cominciavano a essere anche teorizzate forme di “democrazia
illiberale”, che all’epoca si tentava ancora di nobilitare con un richiamo ai
grandi classici, a cominciare dalla “democrazia plebiscitaria” teorizzata da
Max Weber (cui una morte precoce aveva però risparmiato di vedere i successi
elettorali del nazismo e del suo capo carismatico). Quell’imprinting
è rimasto: ormai gran parte della classe politica – l’altro ieri Berlusconi, ieri
Renzi, oggi i nazionalpopulisti – sembra credere che sia ovvio che chi vince
una tornata elettorale riceva un mandato in bianco per “rivoltare come un
calzino” il paese che ha ottenuto il mandato di governare per cinque anni (il
copyright della frase – come di tanto altro – è di Berlusconi).
Quanto al referendum, è un
fraintendimento vederlo come una garanzia per le minoranze, dato che si tratta
soltanto di una garanzia contro un’eventuale mancata corrispondenza fra
maggioranza assoluta dei membri delle Camere e maggioranza relativa del corpo
elettorale (di fatto, oggi, della sua sola minoranza votante). Non è un caso
che i media e la politica abbiano ribattezzato come “confermativo” il
referendum che fino a qualche anno fa era detto asetticamente “costituzionale”,
quasi che la conferma ne dovesse essere l’esito “naturale”: volendolo
qualificare in base alla sua funzione, il referendum costituzionale andrebbe
semmai definito “oppositivo”, dato che, qualora esso non venga richiesto, la
legge costituzionale entra direttamente in vigore. In ogni caso, referendum o
no, resta il fatto che oggi in Italia una semplice maggioranza governativa, quand’anche
creata artificialmente da una legge elettorale maggioritaria (maggioranza assoluta
in Parlamento, relativa nell’elettorato), non ha solo l’ovvio diritto di governare
per una legislatura, ma può imperativamente cambiare del tutto i connotati
all’intero paese, cosa impensabile nelle altre democrazie liberali occidentali dotate
di costituzione rigida. Sopraffazione, tra l’altro, particolarmente odiosa dopo
che la polarizzazione crescente di questi anni, lo sdoganamento degli
estremismi, e il loro straripamento provocato dai social, hanno quasi azzerato
ogni patrimonio di principi e valori etico-politici condivisi dalla generalità
dei consociati.
In secondo luogo, la riforma
lascia troppa discrezionalità a un legislatore ordinario sempre più facinoroso,
per quel che riguarda aspetti determinanti della normativa necessaria alla sua
applicazione. Si tratta sia della determinazione del tipo di illeciti e delle
sanzioni, interamente lasciata al legislatore ordinario, sia delle modalità dell’elezione
dei membri laici fra cui effettuare i sorteggi per i nuovi Consigli, sia dei
requisiti dei magistrati fra cui effettuare i rispettivi sorteggi: a
quest’ultimo proposito il ministro Nordio ha infatti affermato che non tutti i
magistrati saranno idonei, ma la riforma, che pure prevede quali requisiti
debbano avere i membri laici dei due nuovi Consigli, i membri laici e quelli
togati dell’Alta Corte disciplinare, non li indica invece per i togati dei due
Consigli. Sulla base del testo della riforma, la legge ordinaria potrebbe pure consentire a una maggioranza di
legislatura che si ritenga, come è ormai d’uso, pressoché onnipotente, di nominare
la quasi totalità degli esponenti laici fra cui effettuare il sorteggio.
Ma l’obiezione principale mi pare
debba essere un’altra. Uno degli argomenti più inconsistenti della campagna per
il no è l’alto numero di articoli della Costituzione che ne risulterebbero
modificati. Argomento davvero vuoto, che forse intende ricordare un analogo
motivo di opposizione alla riforma Renzi. Ma, in quel caso, era la riforma
stessa che includeva questioni disparate, da risolversi cumulativamente con un
sì o con un no: dall’ipotizzato Senato delle Regioni alla soppressione del
CNEL, dalle condizioni per l’esame di costituzionalità delle leggi elettorali
alla disciplina del referendum abrogativo, dall’elezione del Presidente della
Repubblica alle competenze delle Regioni, fino ai rapporti con l’Unione
Europea, ai senatori a vita, ecc.; per non dire delle conseguenze sistemiche che
la riforma Renzi, se approvata, avrebbe avuto sulla rigidità stessa della
Costituzione e sulle garanzie delle libertà liberali (come anche, in
precedenza, la riforma Calderoli). In questo caso, invece, l’argomento è
univoco, l’ordinamento costituzionale della magistratura, e il numero degli
articoli coinvolti è un mero aspetto tecnico, in qualche caso dovuto a mere
esigenze di coordinamento.
Gravissima dovrebbe invece essere
considerata proprio la mancanza di una modifica a un ulteriore articolo della
Costituzione vigente. L’articolo 101 secondo comma dispone oggi che “i giudici
sono soggetti soltanto alla legge”. I giudici? Solo i giudici? Come si direbbe
in latinorum, inclusio unius, exclusio alterius.
In effetti, giudici e magistrati
requirenti sono sempre stati soggetti a una tutela costituzionale in parte
teoricamente diversificata. Ma questo è potuto essere scarsamente rilevante
all’atto pratico, finché magistrati giudicanti e requirenti sono stati soggetti
a una tutela esercitata nello stesso modo da parte di uno stesso CSM. Ma se l’autonomia
del pubblico ministero dalla politica non è più tutelata dallo stesso organismo
che tutela quella dei giudici, e se, come i sostenitori del sì affermano, non
vi è l’intenzione di assoggettarlo alla volontà o alle direttive di esecutivi a
vocazione sempre più onnivora, come è possibile che le parole “i giudici” non
siano state sostituite con le parole “i magistrati”, costituzionalizzando in
tal modo una tutela del pubblico ministero che l’art. 107 quarto comma aveva
finora ritenuto assicurabile da una legge ordinaria? e magari, così facendo, anche quella delle magistrature
amministrative e contabili? E ciò quando, invece, in altre sue parti (per
esempio all’art. 102), la riforma si preoccupa di effettuare precisazioni di
coordinamento linguistico e formale perfino pleonastiche? È vero che la parte
iniziale dell’art. 104 rimane inalterata e definisce la magistratura “un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere”: ma qui ci si riferisce a “la
magistratura” come “ordine” che si autogoverna, non ai singoli magistrati come,
all’art. 101 secondo comma, si dice “i giudici”, anche singolarmente. Trovo
davvero incredibile che non sia proprio questo l’argomento testuale principale
dell’opposizione alla riforma. Attraverso questo pertugio sarà facile, una
volta che la riforma fosse approvata, argomentare che ad essere soggetti
soltanto alla legge saranno, ormai anche di fatto, solo i giudici, mentre
direttive ai pubblici ministeri il governo sarà legittimato a darne, proprio in
virtù di tale diversa previsione costituzionale. L’“ordine”, sarà sì autonomo e
indipendente, ma lo sarà l’ordine, nel suo autogoverno delle carriere e delle
assegnazioni, non lo saranno necessariamente anche i singoli magistrati del
pubblico ministero (e neppure i singoli capi degli uffici), nella loro concreta
attività requirente.
Il problema della mancata
modifica dell’art. 101 secondo comma sarà forse sfuggito ai sostenitori del no
(o magari le obiezioni ci sono state e sono solo sfuggite a me), e in ogni caso
non è al centro, né oggetto, del dibattito referendario in corso, ma sembra cruciale
proprio in relazione a quello che dovrebbe essere, e che in effetti sta
diventando nel dibattito pubblico, il vero fulcro dell’opposizione alla riforma,
e cioè il suo contesto, che si può ben definire epocale. Se fosse stata
un’altra maggioranza a proporre una riforma simile a questa una sessantina di
anni fa, forse queste implicazioni sarebbero anche potute apparire inintenzionali.
Oggi no.
Il fronte del no sta insistendo,
e a mio avviso giustamente, su quello che il fronte del sì definisce un
processo alle intenzioni. Chi ha cominciato per primo a “buttarla in politica”
è stata però Forza Italia, quando, il giorno stesso dell’approvazione
parlamentare definitiva della riforma, ha inscenato un flash-mob davanti
a Montecitorio inneggiando alla rivincita postuma di Berlusconi, vittima
innocente e perseguitata da giudici e procuratori nemici. All’opposto (ma forse
si tratta solo di discriminare fra diversi tipi di indagati e imputati), FdI e
Lega stanno chiedendo un sì per contrastare – il che, sulla carta, con la
riforma non c’entrerebbe nulla – una magistratura affetta da un preteso eccesso
di garantismo, che non asseconda tutti i provvedimenti restrittivi del governo
anche quando del tutto illegittimi e arbitrari. In testa la Presidente del
Consiglio, che in un’occasione si è spinta fino al punto di arrogarsi il
diritto di ingiungere a una Procura la formulazione di uno specifico capo di
imputazione in relazione a un determinato fatto di cronaca. E Tajani ha già
detto che la riforma Nordio è un primo passo, e altri con lui cominciano a far
balenare indicazioni di “priorità” che dovrebbero essere diramate alla Procure
dall’esecutivo, direttamente o attraverso una decisione della maggioranza
parlamentare che sostiene il governo. Questo meccanismo equivarrebbe a
depenalizzare puramente e semplicemente alcuni tipi di reato – essenzialmente,
c’è da scommetterci, quelli contro la Pubblica Amministrazione – senza però
assumersene la responsabilità. E soprattutto consentirebbe ai governi di cavalcare
ancor più sfrenatamente il populismo penale più forcaiolo e ciarlatanesco a
ogni notizia capace di turbare, o su cui eccitare, l’opinione pubblica. Per non
dire che, una volta innescata una tale dinamica, non ci sarebbe proprio da stupirsi
se la politica che ci ritroviamo non si mettesse in testa di trovare prima o
poi il modo, magari anche informale, per poter orientare la pubblica accusa in
direzioni ancor meno “generali e astratte”, e anzi del tutto individualizzate,
contro oppositori e dissidenti, seguendo il proprio prediletto modello
trumpiano. E infatti al governo – in vino veritas – c’è chi ha affermato
pubblicamente che l’opposizione dovrebbe favorire la riforma perché “gioverebbe
anche a loro, nel momento in cui andassero al governo”. Non senza che qualche
altro astuto parlamentare della maggioranza – leghista in questo caso – rilevasse
pubblicamente che si trattava di “dichiarazioni folli”, ma solo perché
riguardavano cose che “tutti noi pensiamo” ma che “non si possono dire
pubblicamente”.
Ancora, si sta già apertamente
discutendo di percorsi di formazione diversificati per giudici e magistrati
requirenti, quando, all’opposto, si dovrebbero semmai tendenzialmente unificare
i percorsi di formazione non solo di giudici e pubblici ministeri, ma di
giudici, pubblici ministeri e avvocati: per favorire una cultura del processo comune
a tutti i suoi attori, e in cui ognuno di essi sia meglio posto in grado di
comprendere i percorsi intellettuali, e le ragioni, delle parti coinvolte.
Non mi sfuggono i rischi che un pubblico
ministero indipendente può far correre, individuando in modo autoreferenziale
le (inevitabili) priorità nell’esercizio dell’azione penale, dato che
perseguire tutti i reati è materialmente impossibile. Ma questi rischi,
derivanti da un potere diffuso e non verticale e centralizzato, mi sembrano
comunque inferiori a quelli posti da un PM subordinato o manovrabile dall’arbitrio
e dal capriccio politico dell’esecutivo, il cui intento sarà in genere modulato
in modo più scaltro, pianificato, camuffato e calcolato, e quindi più
insidioso, del sempre possibile – e purtroppo neppure troppo raro – pregiudizio
politico o culturale di un singolo magistrato, consapevole o inconsapevole che
egli stesso ne sia. Per quanto problematici ne siano la configurazione e l’esercizio,
l’obbligo di esercitare l’azione penale resterà, dopo l’eventuale approvazione
referendaria della riforma, l’ultima e sola tutela costituzionale dell’indipendenza
del pubblico ministero.
Il potere esecutivo – non solo
l’esecutivo attuale – ha già sostanzialmente svuotato il potere legislativo. Lo
ha fatto sia attraverso una designazione delle candidature parlamentari
interamente rimessa all’arbitrio delle segreterie, che premiano soltanto la
fedeltà personale, nella totale assenza ormai di partiti capaci di “concorrere
con metodo democratico” (art. 49 Cost.) perfino a tale compito primario; sia
con l’ormai sistematica e indecente riscrittura delle leggi elettorali a vantaggio
della maggioranza uscente; sia con la riduzione dei parlamentari al rango di
schiacciabottoni ormai prevalentemente “deputati” alla sola approvazione entro
termini perentori di decreti legge interamente definiti dai governi. Sottrarre,
per quanto ancora possibile, almeno la magistratura – e non solo quella
giudicante – a questo processo di radicale “verticalizzazione” del potere mi
pare una misura di igiene costituzionale minimale, necessaria soprattutto negli
attuali frangenti.
L’ingenuità di chi –
sottovalutando comunque la questione della mancata modifica dell’art. 101
secondo comma – pur esterno e magari ostile all’attuale maggioranza governativa,
si focalizza sulla sola lettera della riforma, sostenendola in nome del
garantismo, astrae infatti completamente perfino dagli aspetti immediati di
politica contingente, cioè dall’uso – tutt’altro che garantista – che farà di
questa riforma, una volta che fosse approvata, questa maggioranza (o
maggioranze future, che potrebbero essere perfino peggiori, dato che al peggio
non c’è mai un limite); e dall’uso che potrebbe farne la maggioranza
governativa che sostiene la riforma, una volta che si sentisse confortata dal
voto popolare nelle argomentazioni usate nella campagna referendaria, le sole a
contare alla fine nella concreta dinamica politica, quand’anche formalmente
inconferenti con l’oggetto del quesito.
Qualcuno, soprattutto in Forza
Italia o fra i nostalgici del craxismo, si sentirà vendicato da un
ridimensionamento purchessia del potere ritenuto avverso. Qualcun altro, e certamente
fra loro i non pochi sinceri giuristi garantisti o vecchi liberali, o avvocati
disperati per il concreto funzionamento della giustizia, che attendevano
qualcosa del genere da decenni, considererà la riforma migliorativa in sé, e non
vorrà vedere il contesto: procederà sull’abbrivio di convinzioni e
considerazioni consolidate in altri tempi e magari pure, in linea di principio,
più che condivisibili.
Ma tutti costoro fanno
astrazione, più ancora che dalla penosa realtà dell’attuale contesto politico
italiano immediato, dal contesto globale di lungo periodo in cui questa vicenda
si colloca. Il contesto è quello dell’emergere di un populismo internazionale autoritario
e cesaristico (di cui l’Italia è stata la culla, come un secolo fa del
fascismo), per il quale, ovunque, il potere giudiziario non è altro che uno dei
tanti ostacoli all’assunzione dei pieni poteri da parte di esecutivi direttamente
legittimati dal voto popolare e, in quanto tali, titolati a delegittimare,
sbriciolare e asfaltare ogni e qualunque freno contrappeso garanzia regola o
controllo tipici del liberalismo occidentale, e qualunque ostacolo reale o
presunto all’arbitrio dei nuovi “capi”: si tratti delle opposizioni
parlamentari, o magari dei Parlamenti tout
court, dei cittadini dissidenti, dei giudici o delle università, del
diritto internazionale o di quello europeo, della scienza medica o delle
minoranze di qualunque genere, della stampa o delle autorità indipendenti,
dell’Unione Europea o dell’Onu, dei banchieri centrali o dei climatologi. Il
modello non è, come credono tanti amici liberali troppo privi di malizia, la
piena attuazione del processo accusatorio piuttosto che di quello inquisitorio
nel campo della politica del diritto penale: il modello è la “verticalità del
potere”, la democrazia illiberale, la versione plebea, attualizzata, social e messa a nudo della “plebiszitäre
Führerdemokratie” weberiana.
Non è un caso
che, ogni qual volta magistrati o autorità indipendenti non si allineano ai
desiderata e ai voleri dell’esecutivo, parta dai governanti l’invito a
candidarsi alle elezioni in competizione con loro piuttosto che continuare a
esercitare le funzioni di propria competenza: sottintendendo che l’unzione
popolare (come la definiva Berlusconi) sia l’unica fonte di indiscutibile
potere e di indiscutibile arbitrio.
E non è un
caso che in tutti i paesi in cui il nazionalpopulismo ha eroso o sta cercando
di erodere i confini fra democrazia liberale e autoritarismo plebiscitario, la
riscrittura unilaterale di norme costituzionali ed elettorali da parte di una
maggioranza governativa, e il condizionamento o la sottomissione all’esecutivo della
pubblica accusa –
e ove possibile dei giudici – come
strumento di lotta politica contro ogni forma di opposizione o di dissidenza,
siano stati i primi decisivi passi verso i mutamenti di regime, striscianti o fulminanti
che fossero.
Oggi in Italia
è facile prevedere quali saranno i passi successivi di questa discesa agli inferi, se questa riforma dovesse superare la prova referendaria
potenziando la deriva in atto. Innanzitutto l’ennesima riscrittura unilaterale
della legge elettorale a uso e consumo della coalizione uscente, secondo una
repellente pratica, che ormai caratterizza purtroppo questo paese ininterrottamente
dal tempo della “porcata”, espressamente e letteralmente così definita e rivendicata
dal suo autore Calderoli ai tempi del cosiddetto “porcellum”, e imitata e
reiterata in seguito sia dal centrosinistra che dalla destra. E poi il cosiddetto “premierato”, capace di
conferire finalmente i “pieni poteri” sognati e rivendicati da Salvini ai tempi
del Papeete. “Pieni”, c’è da scommetterlo, nella concreta pratica politica molto
più ancora che nella letteralità delle disposizioni di cui si sostanzierà tale
riforma: “pieni poteri” anche a qualunque altro ciarlatano
carismatico di cui i nostri illuminati concittadini elettori dovessero
momentaneamente invaghirsi nei prossimi decenni. Un ciarlatano – magari perfino
peggiore di quelli degli ultimi decenni – che potrebbe però facilmente manomettere
unilateralmente tanto le libertà costituzionali quanto, e irreversibilmente, fondamentali
regole del gioco. Tanto, a piccole ma crescenti dosi, alla fantasiosa inventiva
costituzionale dei “capi” gli italiani si saranno nel frattempo assuefatti.
I tanti liberali e garantisti dabbene
che oggi pretenderebbero di votare soltanto sulla stretta letteralità della
riforma Nordio farebbero certamente, con noi, ogni possibile barrage politico contro prospettive del
genere. Intanto però, se fra meno di un mese passasse il sì, per la giustizia
italiana non cambierebbe nell’immediato granché (in prospettiva molto potrebbe
cambiare perfino in peggio), ma molti garantisti dabbene avrebbero concorso a
tirare la volata agli apprendisti stregoni.
Se invece la riforma fosse
sconfitta nel referendum, non ci sarebbe certo da esultare per le sorti della
giustizia italiana, ma almeno c’è da credere che gli sfascisti costituzionali non
oserebbero riprovarci con il premierato, né avrebbero molta voglia di impelagarsi
in altri esperimenti di bricolage istituzionale
e relativi referendum.
P.S. Per capirci meglio, facciamo una tetra ipotesi di scuola e radicalizziamo al massimo il dilemma. Fra un po’ Alternative für Deutschland, il partito semi-nazista tedesco, conquista il potere in Germania. Vengono i brividi a immaginarlo, ma facciamo l’ipotesi. Immaginiamo che in Germania il governo possa indire plebisciti per l’approvazione popolare delle leggi (non può, perché l’esperienza storica qualcosa ha insegnato e la Costituzione tedesca non lo consente; ma facciamo l’ipotesi). Il governo dell’AfD elabora una legge condivisibilissima, assai ben congeniata e magari invano invocata da anni dai tedeschi più acculturati e dabbene, per la tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico della Germania, e la sottopone al voto dell’elettorato. La legge parla esclusivamente della tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico, è assai ben fatta e in sé non contiene nulla di men che condivisibile, ma nella campagna referendaria governativa per sollecitarne l’approvazione risuonano sempre più chiaramente tonalità e accenti decisamente völkisch. Nella propaganda la tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico viene accostata, attraverso accenni, appena percepibili ai vertici del governo e dell’AfD e più sbracati alla base, nei social e pure nei media tradizionali, alla tutela del Blut und Boden, alle tradizioni ancestrali, all’orgoglio per l’intera storia della Nazione, ad allusioni all’impossibilità di apprezzare davvero nel profondo l’arte e il paesaggio tedeschi da parte di chi non abbia sangue tedesco. In sé la legge è un’ottima legge (nell’esempio di scuola, più irreprensibile di quel che si è detto della nostra attuale riforma costituzionale), ma il suo contenuto è passato in secondo piano, perché la campagna referendaria del nuovo governo è pensata con lo scopo di spostare ulteriormente il baricentro del comune sentire e del dibattito politico: il prezzo di quell’ottima legge è assecondare la deriva e dare ai nuovi governanti una bella spinta e una botta di consenso e di rispettabilità da utilizzare per le sue successive e ben più esplicite e radicali “riforme”e tornate elettorali. Quel prezzo andrebbe pagato? Votereste a favore, se foste elettori tedeschi?
Marzo 2026

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