Ormai anche in un referendum si può solo scegliere il male minore. O quel che fa meno paura

di Giulio Ercolessi

A voler stare strettamente al testo delle sue disposizioni, la riforma costituzionale in discussione, e ancor più i suoi principi generali, non mi parrebbero in sé meritevoli di essere elevati al livello di una questione di vita o di morte della democrazia liberale in Italia, o di quel che ne resta dopo un terzo di secolo di continuo degrado e imbarbarimento che ha ormai infettato l’intero Occidente partendo proprio da qui, e per la seconda volta in un secolo. In sé e per sé, sulla carta, e comunque la si veda, credo che questa riforma sia molto meno pericolosa, in ogni caso, dei due tentativi precedentemente e fortunatamente sconfitti nei referendum costituzionali del 2006 (Calderoli) e del 2016 (Renzi).

Dovessimo stare strettamente al testo della riforma e ai suoi principi teorici, e fermarci a quelli, troverei perfino bizzarra la disputa che attraversa, come spesso accade, i pochi ma litigiosissimi italiani che si ritengono liberali, fondata o campata in aria che sia la pretesa; disputa che attraversa anche i più numerosi esponenti della politica e della cultura che, pur lontani dal rivendicare per sé l’etichetta di liberali, si ergono tuttavia, da fronti opposti, a difensori dei principi e dei valori della democrazia liberale, dato che ormai, almeno sulla carta, l’insorgenza populista globale li ha costretti a riconoscere finalmente proprio la democrazia liberale occidentale come il solo terreno immaginabile di un confronto politico civile. Che la separazione dei poteri sia una precondizione indispensabile di ogni libertà è quindi, almeno sulla carta, principio condiviso da tutti costoro. Molti però dimenticano che il vecchio Montesquieu partiva dal presupposto che “chiunque” disponga di un potere [tout homme qui a du pouvoir] è portato ad abusarne [est porté à en abuser] finché non trova un limite [il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites]. E, perché chiunque disponga di un potere non possa abusarne [pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir], bisogna che le cose siano disposte in modo che sia un altro potere a fermare quel potere [il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir].

“Chiunque”, appunto, anche ma non soltanto i “politici”, anche ma non soltanto i titolari del potere esecutivo, anche ma non soltanto i titolari del potere giudiziario, anche ma non soltanto i titolari di poteri di fatto.

Ciò è tanto più vero nella degradata realtà contemporanea, italiana e ormai non solo italiana, in cui l’imbarbarimento è pressoché universale, e non riguarda soltanto la classe politica. Negli anni di Tangentopoli, molti giovani giustamente indignati, ma non necessariamente altrettanto culturalmente avvertiti, provenienti dai più disparati orizzonti politico-culturali – molti dall’estrema destra all’epoca compattamente “giustizialista”, altri da una sinistra frastornata, di sensibilità pre-grillina e anch’essa populista – stomacati da quel che già allora era diventata la politica come professione, dichiaravano di voler studiare giurisprudenza per divenire pubblici ministeri e “avvocati del popolo” o suoi vendicatori: senza impegnarsi in alcuno dei detestati partiti, e senza correre l’alea di una periodica verifica elettorale. Parecchi di loro, verosimilmente, oggi sono magistrati. A impegnarsi ancora nella vita politica restavano in pochi: salvo luminose eccezioni che non mancano mai, si trattava e si tratta spesso di gente che, anziché esserne stomacata, trovava allettante gettarsi nel fruttuoso pantano che Tangentopoli aveva rivelato. Parecchi di loro, verosimilmente, oggi sono parlamentari e ministri. Altri, più numerosi, giovani e meno giovani, se appassionati di politica, preferiranno, da allora in poi, impegnarsi nel volontariato, in ong di svariato indirizzo politico, in centri studi politicamente orientati, nell’insegnamento o nella ricerca, nel giornalismo o in quel che ne resta, o in altre attività comunque lontane dall’esercizio della rappresentanza politica elettiva.

Purtroppo, assieme alla politica di partito, alle “ideologie” e agli “ismi”, veniva rigettata dai più anche ogni ombra di cultura politica, oggi sostituita dal tifo tribale nei social, tifo sempre più inseguito e vezzeggiato da buona parte dell’alta cultura accademica.

Oggi, nella campagna referendaria in corso, a spingermi a votare sì sarebbe la campagna dei sostenitori del no, mentre a spingermi più decisamente in senso opposto è la campagna dei sostenitori del sì.

Però non me la sento proprio di tifare per alcuno dei poteri oggi contrapposti. Per quando repellente possa apparirmi gran parte dell’attuale classe politica italiana – e ormai non più solo italiana – non dimentico di vivere nel paese del caso Tortora, del caso Zuncheddu, e di chissà quanti altri casi analoghi rimasti ignoti alle cronache. Vent’anni di berlusconismo hanno inevitabilmente reso cauti parecchi garantisti che volevano tenersi ben alla larga da tutto quel che la rinascita del populismo ha rappresentato – e non solo per l’Italia che vi ha dato i natali – ma il garantismo più intransigente non cessa per questo di essere un elemento centrale di qualunque posizione liberale. E non si può certo dire che tutti i magistrati italiani si siano sempre eretti in questi anni a difensori dei diritti degli individui e del rule of law. Ci sono stati anzi periodi in cui è accaduto esattamente il contrario, e in cui il populismo giudiziario è stato appannaggio delle Procure ben più che, come invece oggi soprattutto accade, della politica. Chiunque, salvo eccezioni individuali rare, chiunque disponga di un potere è per lo più portato ad abusarne nel corso della sua carriera. Soprattutto se e quando si sente sostenuto dal favore del popolo vociante, in piazza o nel web, di fronte e contro ai poteri concorrenti.

A voler stare strettamente al testo della riforma, avrei essenzialmente tre obiezioni – la più importante relativa a quel che non vi è scritto – mentre non mi convincono molte delle critiche del fronte del no.

Cominciando da queste ultime, confesso che, magari in un contesto ormai irriconoscibile, ancora al tempo delle polemiche intorno al caso Tortora, credo di essere stato fra i primi a ipotizzare lo sdoppiamento del CSM, purché ambedue gli organi fossero dotati delle stesse garanzie di indipendenza dal potere politico. Purtroppo non posso provarlo per tabulas, ma qualche amico e conoscente forse se ne ricorderà.

In sé e per sé, non trovo affatto scandaloso il principio del sorteggio, se e quando venga effettuato all’interno di una categoria ai cui membri sono riconosciute una professionalità e un’affidabilità in base alle quali l’ordinamento giuridico consente loro di esercitare poteri nei confronti di tutti i cittadini e di tutti i dimoranti nel paese ben più penetranti di quelli che si eserciteranno negli ipotizzati Consigli superiori. Chi può privare un individuo della sua libertà, e quindi della sua dignità umana, chi può, se sbaglia o se è disonesto, o semplicemente superficiale o sciatto, o obnubilato dalla routine quotidiana, rovinare l’esistenza altrui, distruggere vite, relazioni, reputazioni, imprese e patrimoni, non si vede proprio perché non dovrebbe poter decidere, assieme ad altri colleghi, delle carriere degli altri magistrati; e, ancor meno, perché i suoi colleghi non dovrebbero fidarsene se non lo eleggono. Neppure i cittadini eleggono i loro giudici.

Beninteso, neanche l’elezione dei togati da parte dei colleghi meriterebbe di essere rigettata per principio, se non fosse che in questi anni la gestione corporativa del governo della magistratura da parte delle correnti è stata spesso effettivamente scandalosa. Non vale la pena di citare, perché lo stanno facendo in tanti, le vicissitudini di Falcone con il CSM, le folgoranti carriere dei magistrati implicati nel caso Tortora e quelle ben più modeste di chi ha avuto invece il coraggio di assolverlo, né gli intrighi e le reti relazionali a dir poco malsane rivelati dagli scandali degli ultimi anni. C’è semmai da ricordare con nostalgia la nascita delle correnti più di mezzo secolo fa, a cominciare da Magistratura Democratica, nata come associazione fra giudici garantisti, preoccupati delle libertà civili e fautori di una più schietta fedeltà all’ordine costituzionale, in seno a una categoria all’epoca ancora largamente composta da magistrati che erano entrati in carriera sotto la dittatura e spesso in adesione ai suoi principi: i tempi, e i protagonisti, sono cambiati, e di molto.

Credo, soprattutto, che l’indipendenza che conta sia l’indipendenza del singolo magistrato nelle sue decisioni, e non quella della categoria, o della corporazione, o delle sue fazioni. Anzi, quel che conta è l’indipendenza del singolo magistrato non solo dalla politica, ma anche dai propri colleghi e dalla propria corporazione. E dall’opinione pubblica.

Quanto invece alle ragioni di opposizione alla riforma, le mie coincidono poco con quelle della maggior parte dei sostenitori del no.

Prima di tutto, trovo che, in linea di principio, le riforme costituzionali – così come peraltro anche quelle elettorali – non dovrebbero mai poter essere approvate da una mera maggioranza assoluta dei membri delle Camere, cioè da una mera maggioranza governativa. In linea di massima, tutte le modifiche costituzionali – e a mio avviso anche le leggi elettorali – approvate così meriterebbero di essere respinte nei successivi referendum anche quando se ne condividesse il contenuto. È vero che questa è la procedura prevista dall’art. 138 della stessa Costituzione. Però, all’epoca in cui la Costituzione fu approvata, il presupposto tacito, ma all’epoca pressoché universalmente condiviso, era che la legge elettorale per le Camere sarebbe stata una legge proporzionale come quella con cui era stata eletta l’Assemblea costituente, il che avrebbe reso molto più arduo il raggiungimento dei quorum, quantificati e definiti dai costituenti sulla base di quel presupposto (e già allora, benché sulla base di quel presupposto, alquanto al ribasso). Quando, sull’onda di Tangentopoli, si decise di passare dal sistema proporzionale ad altri più o meno maggioritari, non si innalzarono preliminarmente, come sarebbe stato doveroso e necessario a tutela delle garanzie e delle libertà costituzionali, i quorum previsti per le modifiche costituzionali e per l’elezione degli organi garanti, che in Italia erano già in partenza, come accennato, estremamente bassi. La gran parte degli italiani, e purtroppo non solo la maggioranza culturalmente svantaggiata, pensò che fosse ormai l’ora di abbandonare il “complesso del tiranno” che turbava i sonni dei costituenti appena usciti dalla dittatura. Furono così indirettamente ma irrimediabilmente erose tutte le garanzie delle libertà costituzionali e del rule of law, proprio quando stavano nascendo la peste populista e le “democrature” da questa partorite, e cominciavano a essere anche teorizzate forme di “democrazia illiberale”, che all’epoca si tentava ancora di nobilitare con un richiamo ai grandi classici, a cominciare dalla “democrazia plebiscitaria” teorizzata da Max Weber (cui una morte precoce aveva però risparmiato di vedere i successi elettorali del nazismo e del suo capo carismatico). Quell’imprinting è rimasto: ormai gran parte della classe politica – l’altro ieri Berlusconi, ieri Renzi, oggi i nazionalpopulisti – sembra credere che sia ovvio che chi vince una tornata elettorale riceva un mandato in bianco per “rivoltare come un calzino” il paese che ha ottenuto il mandato di governare per cinque anni (il copyright della frase – come di tanto altro – è di Berlusconi).

Quanto al referendum, è un fraintendimento vederlo come una garanzia per le minoranze, dato che si tratta soltanto di una garanzia contro un’eventuale mancata corrispondenza fra maggioranza assoluta dei membri delle Camere e maggioranza relativa del corpo elettorale (di fatto, oggi, della sua sola minoranza votante). Non è un caso che i media e la politica abbiano ribattezzato come “confermativo” il referendum che fino a qualche anno fa era detto asetticamente “costituzionale”, quasi che la conferma ne dovesse essere l’esito “naturale”: volendolo qualificare in base alla sua funzione, il referendum costituzionale andrebbe semmai definito “oppositivo”, dato che, qualora esso non venga richiesto, la legge costituzionale entra direttamente in vigore. In ogni caso, referendum o no, resta il fatto che oggi in Italia una semplice maggioranza governativa, quand’anche creata artificialmente da una legge elettorale maggioritaria (maggioranza assoluta in Parlamento, relativa nell’elettorato), non ha solo l’ovvio diritto di governare per una legislatura, ma può imperativamente cambiare del tutto i connotati all’intero paese, cosa impensabile nelle altre democrazie liberali occidentali dotate di costituzione rigida. Sopraffazione, tra l’altro, particolarmente odiosa dopo che la polarizzazione crescente di questi anni, lo sdoganamento degli estremismi, e il loro straripamento provocato dai social, hanno quasi azzerato ogni patrimonio di principi e valori etico-politici condivisi dalla generalità dei consociati.

In secondo luogo, la riforma lascia troppa discrezionalità a un legislatore ordinario sempre più facinoroso, per quel che riguarda aspetti determinanti della normativa necessaria alla sua applicazione. Si tratta sia della determinazione del tipo di illeciti e delle sanzioni, interamente lasciata al legislatore ordinario, sia delle modalità dell’elezione dei membri laici fra cui effettuare i sorteggi per i nuovi Consigli, sia dei requisiti dei magistrati fra cui effettuare i rispettivi sorteggi: a quest’ultimo proposito il ministro Nordio ha infatti affermato che non tutti i magistrati saranno idonei, ma la riforma, che pure prevede quali requisiti debbano avere i membri laici dei due nuovi Consigli, i membri laici e quelli togati dell’Alta Corte disciplinare, non li indica invece per i togati dei due Consigli. Sulla base del testo della riforma, la legge ordinaria  potrebbe pure consentire a una maggioranza di legislatura che si ritenga, come è ormai d’uso, pressoché onnipotente, di nominare la quasi totalità degli esponenti laici fra cui effettuare il sorteggio.

Ma l’obiezione principale mi pare debba essere un’altra. Uno degli argomenti più inconsistenti della campagna per il no è l’alto numero di articoli della Costituzione che ne risulterebbero modificati. Argomento davvero vuoto, che forse intende ricordare un analogo motivo di opposizione alla riforma Renzi. Ma, in quel caso, era la riforma stessa che includeva questioni disparate, da risolversi cumulativamente con un sì o con un no: dall’ipotizzato Senato delle Regioni alla soppressione del CNEL, dalle condizioni per l’esame di costituzionalità delle leggi elettorali alla disciplina del referendum abrogativo, dall’elezione del Presidente della Repubblica alle competenze delle Regioni, fino ai rapporti con l’Unione Europea, ai senatori a vita, ecc.; per non dire delle conseguenze sistemiche che la riforma Renzi, se approvata, avrebbe avuto sulla rigidità stessa della Costituzione e sulle garanzie delle libertà liberali (come anche, in precedenza, la riforma Calderoli). In questo caso, invece, l’argomento è univoco, l’ordinamento costituzionale della magistratura, e il numero degli articoli coinvolti è un mero aspetto tecnico, in qualche caso dovuto a mere esigenze di coordinamento.

Gravissima dovrebbe invece essere considerata proprio la mancanza di una modifica a un ulteriore articolo della Costituzione vigente. L’articolo 101 secondo comma dispone oggi che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”. I giudici? Solo i giudici? Come si direbbe in latinorum, inclusio unius, exclusio alterius.

In effetti, giudici e magistrati requirenti sono sempre stati soggetti a una tutela costituzionale in parte teoricamente diversificata. Ma questo è potuto essere scarsamente rilevante all’atto pratico, finché magistrati giudicanti e requirenti sono stati soggetti a una tutela esercitata nello stesso modo da parte di uno stesso CSM. Ma se l’autonomia del pubblico ministero dalla politica non è più tutelata dallo stesso organismo che tutela quella dei giudici, e se, come i sostenitori del sì affermano, non vi è l’intenzione di assoggettarlo alla volontà o alle direttive di esecutivi a vocazione sempre più onnivora, come è possibile che le parole “i giudici” non siano state sostituite con le parole “i magistrati”, costituzionalizzando in tal modo una tutela del pubblico ministero che l’art. 107 quarto comma aveva finora ritenuto assicurabile da una legge ordinaria? e magari, così facendo, anche quella delle magistrature amministrative e contabili? E ciò quando, invece, in altre sue parti (per esempio all’art. 102), la riforma si preoccupa di effettuare precisazioni di coordinamento linguistico e formale perfino pleonastiche? È vero che la parte iniziale dell’art. 104 rimane inalterata e definisce la magistratura “un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”: ma qui ci si riferisce a “la magistratura” come “ordine” che si autogoverna, non ai singoli magistrati come, all’art. 101 secondo comma, si dice “i giudici”, anche singolarmente. Trovo davvero incredibile che non sia proprio questo l’argomento testuale principale dell’opposizione alla riforma. Attraverso questo pertugio sarà facile, una volta che la riforma fosse approvata, argomentare che ad essere soggetti soltanto alla legge saranno, ormai anche di fatto, solo i giudici, mentre direttive ai pubblici ministeri il governo sarà legittimato a darne, proprio in virtù di tale diversa previsione costituzionale. L’“ordine”, sarà sì autonomo e indipendente, ma lo sarà l’ordine, nel suo autogoverno delle carriere e delle assegnazioni, non lo saranno necessariamente anche i singoli magistrati del pubblico ministero (e neppure i singoli capi degli uffici), nella loro concreta attività requirente.

Il problema della mancata modifica dell’art. 101 secondo comma sarà forse sfuggito ai sostenitori del no (o magari le obiezioni ci sono state e sono solo sfuggite a me), e in ogni caso non è al centro, né oggetto, del dibattito referendario in corso, ma sembra cruciale proprio in relazione a quello che dovrebbe essere, e che in effetti sta diventando nel dibattito pubblico, il vero fulcro dell’opposizione alla riforma, e cioè il suo contesto, che si può ben definire epocale. Se fosse stata un’altra maggioranza a proporre una riforma simile a questa una sessantina di anni fa, forse queste implicazioni sarebbero anche potute apparire inintenzionali. Oggi no.

Il fronte del no sta insistendo, e a mio avviso giustamente, su quello che il fronte del sì definisce un processo alle intenzioni. Chi ha cominciato per primo a “buttarla in politica” è stata però Forza Italia, quando, il giorno stesso dell’approvazione parlamentare definitiva della riforma, ha inscenato un flash-mob davanti a Montecitorio inneggiando alla rivincita postuma di Berlusconi, vittima innocente e perseguitata da giudici e procuratori nemici. All’opposto (ma forse si tratta solo di discriminare fra diversi tipi di indagati e imputati), FdI e Lega stanno chiedendo un sì per contrastare – il che, sulla carta, con la riforma non c’entrerebbe nulla – una magistratura affetta da un preteso eccesso di garantismo, che non asseconda tutti i provvedimenti restrittivi del governo anche quando del tutto illegittimi e arbitrari. In testa la Presidente del Consiglio, che in un’occasione si è spinta fino al punto di arrogarsi il diritto di ingiungere a una Procura la formulazione di uno specifico capo di imputazione in relazione a un determinato fatto di cronaca. E Tajani ha già detto che la riforma Nordio è un primo passo, e altri con lui cominciano a far balenare indicazioni di “priorità” che dovrebbero essere diramate alla Procure dall’esecutivo, direttamente o attraverso una decisione della maggioranza parlamentare che sostiene il governo. Questo meccanismo equivarrebbe a depenalizzare puramente e semplicemente alcuni tipi di reato – essenzialmente, c’è da scommetterci, quelli contro la Pubblica Amministrazione – senza però assumersene la responsabilità. E soprattutto consentirebbe ai governi di cavalcare ancor più sfrenatamente il populismo penale più forcaiolo e ciarlatanesco a ogni notizia capace di turbare, o su cui eccitare, l’opinione pubblica. Per non dire che, una volta innescata una tale dinamica, non ci sarebbe proprio da stupirsi se la politica che ci ritroviamo non si mettesse in testa di trovare prima o poi il modo, magari anche informale, per poter orientare la pubblica accusa in direzioni ancor meno “generali e astratte”, e anzi del tutto individualizzate, contro oppositori e dissidenti, seguendo il proprio prediletto modello trumpiano.  E infatti al governo – in vino veritas – c’è chi ha affermato pubblicamente che l’opposizione dovrebbe favorire la riforma perché “gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo”. Non senza che qualche altro astuto parlamentare della maggioranza – leghista in questo caso – rilevasse pubblicamente che si trattava di “dichiarazioni folli”, ma solo perché riguardavano cose che “tutti noi pensiamo” ma che “non si possono dire pubblicamente”.

Ancora, si sta già apertamente discutendo di percorsi di formazione diversificati per giudici e magistrati requirenti, quando, all’opposto, si dovrebbero semmai tendenzialmente unificare i percorsi di formazione non solo di giudici e pubblici ministeri, ma di giudici, pubblici ministeri e avvocati: per favorire una cultura del processo comune a tutti i suoi attori, e in cui ognuno di essi sia meglio posto in grado di comprendere i percorsi intellettuali, e le ragioni, delle parti coinvolte.

Non mi sfuggono i rischi che un pubblico ministero indipendente può far correre, individuando in modo autoreferenziale le (inevitabili) priorità nell’esercizio dell’azione penale, dato che perseguire tutti i reati è materialmente impossibile. Ma questi rischi, derivanti da un potere diffuso e non verticale e centralizzato, mi sembrano comunque inferiori a quelli posti da un PM subordinato o manovrabile dall’arbitrio e dal capriccio politico dell’esecutivo, il cui intento sarà in genere modulato in modo più scaltro, pianificato, camuffato e calcolato, e quindi più insidioso, del sempre possibile – e purtroppo neppure troppo raro – pregiudizio politico o culturale di un singolo magistrato, consapevole o inconsapevole che egli stesso ne sia. Per quanto problematici ne siano la configurazione e l’esercizio, l’obbligo di esercitare l’azione penale resterà, dopo l’eventuale approvazione referendaria della riforma, l’ultima e sola tutela costituzionale dell’indipendenza del pubblico ministero.

Il potere esecutivo – non solo l’esecutivo attuale – ha già sostanzialmente svuotato il potere legislativo. Lo ha fatto sia attraverso una designazione delle candidature parlamentari interamente rimessa all’arbitrio delle segreterie, che premiano soltanto la fedeltà personale, nella totale assenza ormai di partiti capaci di “concorrere con metodo democratico” (art. 49 Cost.) perfino a tale compito primario; sia con l’ormai sistematica e indecente riscrittura delle leggi elettorali a vantaggio della maggioranza uscente; sia con la riduzione dei parlamentari al rango di schiacciabottoni ormai prevalentemente “deputati” alla sola approvazione entro termini perentori di decreti legge interamente definiti dai governi. Sottrarre, per quanto ancora possibile, almeno la magistratura – e non solo quella giudicante – a questo processo di radicale “verticalizzazione” del potere mi pare una misura di igiene costituzionale minimale, necessaria soprattutto negli attuali frangenti.

L’ingenuità di chi – sottovalutando comunque la questione della mancata modifica dell’art. 101 secondo comma – pur esterno e magari ostile all’attuale maggioranza governativa, si focalizza sulla sola lettera della riforma, sostenendola in nome del garantismo, astrae infatti completamente perfino dagli aspetti immediati di politica contingente, cioè dall’uso – tutt’altro che garantista – che farà di questa riforma, una volta che fosse approvata, questa maggioranza (o maggioranze future, che potrebbero essere perfino peggiori, dato che al peggio non c’è mai un limite); e dall’uso che potrebbe farne la maggioranza governativa che sostiene la riforma, una volta che si sentisse confortata dal voto popolare nelle argomentazioni usate nella campagna referendaria, le sole a contare alla fine nella concreta dinamica politica, quand’anche formalmente inconferenti con l’oggetto del quesito.

Qualcuno, soprattutto in Forza Italia o fra i nostalgici del craxismo, si sentirà vendicato da un ridimensionamento purchessia del potere ritenuto avverso. Qualcun altro, e certamente fra loro i non pochi sinceri giuristi garantisti o vecchi liberali, o avvocati disperati per il concreto funzionamento della giustizia, che attendevano qualcosa del genere da decenni, considererà la riforma migliorativa in sé, e non vorrà vedere il contesto: procederà sull’abbrivio di convinzioni e considerazioni consolidate in altri tempi e magari pure, in linea di principio, più che condivisibili.

Ma tutti costoro fanno astrazione, più ancora che dalla penosa realtà dell’attuale contesto politico italiano immediato, dal contesto globale di lungo periodo in cui questa vicenda si colloca. Il contesto è quello dell’emergere di un populismo internazionale autoritario e cesaristico (di cui l’Italia è stata la culla, come un secolo fa del fascismo), per il quale, ovunque, il potere giudiziario non è altro che uno dei tanti ostacoli all’assunzione dei pieni poteri da parte di esecutivi direttamente legittimati dal voto popolare e, in quanto tali, titolati a delegittimare, sbriciolare e asfaltare ogni e qualunque freno contrappeso garanzia regola o controllo tipici del liberalismo occidentale, e qualunque ostacolo reale o presunto all’arbitrio dei nuovi “capi”: si tratti delle opposizioni parlamentari, o magari dei Parlamenti tout court, dei cittadini dissidenti, dei giudici o delle università, del diritto internazionale o di quello europeo, della scienza medica o delle minoranze di qualunque genere, della stampa o delle autorità indipendenti, dell’Unione Europea o dell’Onu, dei banchieri centrali o dei climatologi. Il modello non è, come credono tanti amici liberali troppo privi di malizia, la piena attuazione del processo accusatorio piuttosto che di quello inquisitorio nel campo della politica del diritto penale: il modello è la “verticalità del potere”, la democrazia illiberale, la versione plebea, attualizzata, social  e messa a nudo della “plebiszitäre Führerdemokratie” weberiana.

Non è un caso che, ogni qual volta magistrati o autorità indipendenti non si allineano ai desiderata e ai voleri dell’esecutivo, parta dai governanti l’invito a candidarsi alle elezioni in competizione con loro piuttosto che continuare a esercitare le funzioni di propria competenza: sottintendendo che l’unzione popolare (come la definiva Berlusconi) sia l’unica fonte di indiscutibile potere e di indiscutibile arbitrio.

E non è un caso che in tutti i paesi in cui il nazionalpopulismo ha eroso o sta cercando di erodere i confini fra democrazia liberale e autoritarismo plebiscitario, la riscrittura unilaterale di norme costituzionali ed elettorali da parte di una maggioranza governativa, e il condizionamento o la sottomissione all’esecutivo della pubblica accusa e ove possibile dei giudici come strumento di lotta politica contro ogni forma di opposizione o di dissidenza, siano stati i primi decisivi passi verso i mutamenti di regime, striscianti o fulminanti che fossero.

Oggi in Italia è facile prevedere quali saranno i passi successivi di questa discesa agli inferi, se questa riforma dovesse superare la prova referendaria potenziando la deriva in atto. Innanzitutto l’ennesima riscrittura unilaterale della legge elettorale a uso e consumo della coalizione uscente, secondo una repellente pratica, che ormai caratterizza purtroppo questo paese ininterrottamente dal tempo della “porcata”, espressamente e letteralmente così definita e rivendicata dal suo autore Calderoli ai tempi del cosiddetto “porcellum”, e imitata e reiterata in seguito sia dal centrosinistra che dalla destra. E poi  il cosiddetto “premierato”, capace di conferire finalmente i “pieni poteri” sognati e rivendicati da Salvini ai tempi del Papeete. “Pieni”, c’è da scommetterlo, nella concreta pratica politica molto più ancora che nella letteralità delle disposizioni di cui si sostanzierà tale riforma: “pieni poteri” anche a qualunque altro ciarlatano carismatico di cui i nostri illuminati concittadini elettori dovessero momentaneamente invaghirsi nei prossimi decenni. Un ciarlatano – magari perfino peggiore di quelli degli ultimi decenni – che potrebbe però facilmente manomettere unilateralmente tanto le libertà costituzionali quanto, e irreversibilmente, fondamentali regole del gioco. Tanto, a piccole ma crescenti dosi, alla fantasiosa inventiva costituzionale dei “capi” gli italiani si saranno nel frattempo assuefatti.

I tanti liberali e garantisti dabbene che oggi pretenderebbero di votare soltanto sulla stretta letteralità della riforma Nordio farebbero certamente, con noi, ogni possibile barrage politico contro prospettive del genere. Intanto però, se fra meno di un mese passasse il sì, per la giustizia italiana non cambierebbe nell’immediato granché (in prospettiva molto potrebbe cambiare perfino in peggio), ma molti garantisti dabbene avrebbero concorso a tirare la volata agli apprendisti stregoni.

Se invece la riforma fosse sconfitta nel referendum, non ci sarebbe certo da esultare per le sorti della giustizia italiana, ma almeno c’è da credere che gli sfascisti costituzionali non oserebbero riprovarci con il premierato, né avrebbero molta voglia di impelagarsi in altri esperimenti di bricolage istituzionale e relativi referendum.

P.S. Per capirci meglio, facciamo una tetra ipotesi di scuola e radicalizziamo al massimo il dilemma. Fra un po’ Alternative für Deutschland, il partito semi-nazista tedesco, conquista il potere in Germania. Vengono i brividi a immaginarlo, ma facciamo l’ipotesi. Immaginiamo che in Germania il governo possa indire plebisciti per l’approvazione popolare delle leggi (non può, perché l’esperienza storica qualcosa ha insegnato e la Costituzione tedesca non lo consente; ma facciamo l’ipotesi). Il governo dell’AfD elabora una legge condivisibilissima, assai ben congeniata e magari invano invocata da anni dai tedeschi più acculturati e dabbene, per la tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico della Germania, e la sottopone al voto dell’elettorato. La legge parla esclusivamente della tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico, è assai ben fatta e in sé non contiene nulla di men che condivisibile, ma nella campagna referendaria governativa per sollecitarne l’approvazione risuonano sempre più chiaramente tonalità e accenti decisamente völkisch. Nella propaganda la tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico viene accostata, attraverso accenni, appena percepibili ai vertici del governo e dell’AfD e più sbracati alla base, nei social e pure nei media tradizionali, alla tutela del Blut und Boden, alle tradizioni ancestrali, all’orgoglio per l’intera storia della Nazione, ad allusioni all’impossibilità di apprezzare davvero nel profondo l’arte e il paesaggio tedeschi da parte di chi non abbia sangue tedesco. In sé la legge è un’ottima legge (nell’esempio di scuola, più irreprensibile di quel che si è detto della nostra attuale riforma costituzionale), ma il suo contenuto è passato in secondo piano, perché la campagna referendaria del nuovo governo è pensata con lo scopo di spostare ulteriormente il baricentro del comune sentire e del dibattito politico: il prezzo di quell’ottima legge è assecondare la deriva e dare ai nuovi governanti una bella spinta e una botta di consenso e di rispettabilità da utilizzare per le sue successive e ben più esplicite e radicali “riforme”e tornate elettorali. Quel prezzo andrebbe pagato? Votereste a favore, se foste elettori tedeschi?

Marzo 2026

 


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